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DIRECT TAX AND CROSS-BORDER TAX PLANNING

(ovvero la Pianificazione Fiscale Internazionale)

Enrico Furia (7 luglio 2001)

 

Indice

Abstract
Definizione di pianificazione fiscale
Tax Planning e Ordinamento Fiscale Italiano
Obiettivi del Tax Planning
La Pianificazione Fiscale per le Persone Fisiche
Il Trasferimento della Residenza
Un semplice schema di pianificazione fiscale

 

Abstract

Troppo spesso si dice con leggerezza che chi non paga le tasse è colpevole di frode ai danni dello Stato; meno spesso si dice che lo Stato è sempre partecipe quando c’è da prendere e assente quando c’è da dare.
Conosciamo i problemi dell’azienda Italia: costo del lavoro troppo elevato; indebitamento pubblico eccessivo; burocrazia pesante e ostacolata ad operare anche quando vuol prendere iniziative positive; assistenzialismo che inibisce le capacità imprenditoriali e da spazio a chi non ha qualità per emergere e, soprattutto, un corpus iuris pesante ed inefficiente.
Solo dieci anni fa una ragionamento qualsiasi sulla pianificazione fiscale sarebbe stato accusato di istigazione a delinquere: infatti era proibito anche solo ipotizzare scelte di investimento all’estero. Il solo transito della frontiera era vissuto dal cittadino come un difficile esame, e l’esportazione di capitali era limitato ad alcuni milioni.
Con la liberalizzazione dei mercati gli spostamenti di capitali non sono più illeciti, così trova finalmente legittimità anche in Italia la pianificazione fiscale.

Definizione di Pianificazione Fiscale

La pianificazione fiscale è l’attività diretta all’individuazione della “migliore soluzione possibile” di problematiche di ordine fiscale relative a persone fisiche e giuridiche attraverso l’analisi della normativa tributaria, dei trattati contro la doppia imposizione fiscale di tutti i Paesi del mondo, per formulare un piano che consenta all’impresa di conseguire gli obiettivi prefissati minimizzando l’onere fiscale (costo) , tenendo conto delle problematiche commerciali connesse (benefici).

Tax Planning e Ordinamento Fiscale Italiano

L’ordinamento fiscale italiano non è mai stato particolarmente aperto alle problematiche della fiscalità internazionale. La causa di tale tendenza è una mancanza di sensibilità specifica, che va ricercata nella emanazione solo recente della normativa in materia.
Si pensi che nel nostro Paese la prima disposizione legislativa in materia è quella che nel 1974 codificò il cosiddetto “worldwide principle”, cioè il principio della tassazione su base mondiale.
Le misure legislative ed amministrative sul “transfer pricing” (L. 26/6/1990 n. 165) e sulla liberalizzazione valutaria (L. 4/8/1990 n. 227) denotano interesse crescente sul trattamento fiscale delle transazioni internazionali.
Inoltre, il recepimento della Dir. UE n. 434/90 (regime fiscale delle fusioni, acquisizioni, scambio di azioni tra società residenti negli Stati membri europei) e della Dir. UE n. 435/90 (società madre-figlia), unitamente alla normativa anti-elusione e anti-paradiso fiscale introdotte nell’art. 16 della Legge Finanziaria del 1991, lasciano intendere che anche l’Italia è diventato un Paese che può legittimamente dotarsi di piani basati sulla buona utilizzazione della fiscalità internazionale.

Gli Obiettivi del Tax Planning

Non potendoci addentrare, per motivi di spazio, nei singoli argomenti di pianificazione fiscale internazionale, riteniamo utile sintetizzare gli obiettivi che l’impresa può conseguire con la pianificazione fiscale internazionale.

La Pianificazione Fiscale per le Persone Fisiche

Lo spazio di intervento in “tax planning” per le persone fisiche, pur essendo ancora abbastanza ampio, non offre le stesse opportunità di intervento delle persone giuridiche a causa di un regime fiscale meno flessibile rispetto a quello delle società.
In Italia tutte le persone fisiche presenti sul territorio sono giuridicamente idonee ad essere soggetti passivi di IRPEF. Pertanto, non è la cittadinanza del soggetto, bensì la sua residenza a determinare la sfera di applicazione dell’imposizione fiscale.
Per la legge italiana sono considerati residenti tutti coloro che: Qualora ricorra una di queste tre disposizioni, il soggetto è considerato residente in Italia a tutti gli effetti fiscali.
Inoltre, lo schema utilizzato dall’OSCE costituisce lo schema di riferimento per la maggior parte dei trattati stipulati dall’Italia. Secondo l’OSCE, per poter individuare la residenza di una persona fisica si devono considerare i seguenti fattori: Pertanto, se il contribuente possiede abitazione permanente in più Stati, il criterio di individuazione sarà basato sull’identificazione del centro d’affari, o degli interessi vitali del contribuente. Se tale criterio non fosse ancora sufficiente, si passa ad esaminare il criterio del soggiorno abituale. A parità di questa qualità, farà fede la nazionalità del contribuente.

Il Trasferimento della Residenza

Il trasferimento di residenza, operazione estremamente semplice, diventa la dimostrazione più evidente del cambio di imponibilità fiscale di un contribuente, che consente nella piena legalità l’utilizzo del “tax planning”.
Il maggior ostacolo per attuare il trasferimento di residenza non risiede tanto nell’acquisire la residenza nel nuovo Paese, quanto nel perdere quella precedente.
Un accurato tax planning consente di realizzare, ad es., capital gains scegliendo di essere residenti in un Paese a bassa (o nulla) fiscalità, o in uno che sia vincolato ad un trattato contro la doppia imposizione fiscale, che prevede la tassazione di qualsiasi capital gain solo nel Paese di residenza della persona fisica.
Poiché l’imposta applicabile ai capital gains è sostitutiva dell’imosta sui redditi, rientra nella disciplina generale delle imposte sui redditi. Siccome le norme sulle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni fiscali si applicano alle imposte sui redditi, si rendono pertanto applicabili le disposizioni previste dai trattati.
A questo punto, come argomenta il Santoro
[1], dovrà solo verificarsi l’applicazione delle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni. Infatti, la norma di fonte internazionale deroga la norma di fonte interna, qualora la prima sia più favorevole al contribuente.

Un semplice schema di pianificazione fiscale

Passiamo ad illustrare, a questo punto, uno schema piuttosto semplice di pianificazione fiscale internazionale, dove si può verificare come sia possibile realizzare un piano di contenimento fiscale per persone fisiche integrate con un tax planning di persone giuridiche.
In Italia ogni persona fisica residente è soggetta ad imposizione IRPEF sui redditi ovunque prodotti.
Pertanto, un qualunque cittadino che abbia residenza in Italia (nazionale o estero), qualora maturi profitti anche all’estero, paga le tasse in Italia.
Per evitare questa imposizione fiscale si può costituire in Lussemburgo (Stato membro dell’Unione Europea) una società Holding, o una Società di Pertecipazione Finanziaria (Societè de Prtecipation Financiere). La compagnia lussemburghese percepisce tutti i profitti della persona fisica.
La persona fisica, nel frattempo, trasferisce la sua residenza in Gran Bretagna, un altro Stato membro dell’UE.
In Gran Bretagna non vige, come in Italia, il principio della tassazione in base alla residenza ovunque il reddito sia prodotto, bensì quello della “remittance basis”. In altre parole, i residenti in Gran Bretagna sono assoggettati a tassazione sui redditi solo per gli imponibili prodotti in Gran Bretagna, mentre non sono soggetti a tasse per i redditi prodotti all’estero, qualora questi redditi non vengano reintrodotti in Gran Bretagna. Costui, pertanto, percependo redditi dalla sua Holding in Lussemburgo non è soggetto a tassazione sul reddito.
Per ottenere la residenza nel Regno Unito, come previsto dalla normativa britannica, è sufficiente affittare un’abitazione nell’isola, facendo attenzione ad intestarsi tutte le utenze domestiche.
Per costituire una holding lussemburghese, ci si rivolge a studi o società specializzate, che effettuano l’operazione nel giro di pochi giorni.
Il semplice schema che abbiamo sopra descritto è perfettamente attuato secondo la legge italiana.

     Enrico Furia

     Gnosys
     
info@worldbusinesslaw.net


[1] Enrico Santoro, Manuale di Pianificazione Fiscale Internazionale, International Editing Publisher, Roma, 1992.

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