BACK
I CONTRATTI TRANSNAZIONALI
Enrico Furia (15.10.1999)
Indice
- Abstract
- L’Analisi dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.
- I Fondamenti del diritto transnazionale
- Altri principi giuridici transnazionali
- Il contenzioso commerciale
- Ipotesi di contratti transnazionali
- Abstract
Nell’ordinamento giuridico italiano si dice generalmente che un’impresa opera in un contesto nazionale quando opera con aziende residenti nel Paese, mentre opera in un contesto internazionale allorquando importa o esporta beni o servizi da un Paese estero.
Nel “global business” un’azienda opera in un contesto multinazionale quando le operazioni coinvolgono più d’un Paese estero; opera in un contesto transnazionale, o sovrannazionale quando la legge a cui ci si sottomette non appartiene ad alcuno Stato sovrano, bensì ad un organismo transnazionale quale le Nazioni Unite (NU), l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Unione Europea (UE), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), oppure quando si fa ricorso ad usi e prassi commerciali consolidate (Uniform Rules).
Anche se nel linguaggio comune non si fa differenza nel significato dei tre termini, tant’è che la prassi transnazionale viene ormai comunemente applicata anche alle semplici transazioni internazionali di import/export, nel contesto giuridico, come vedremo avanti, la differenza è sostanziale.
Tutti gli imprenditori sanno perfettamente cosa fare quando combinano i loro affari sui mercati nazionali; conoscono le leggi, gli usi e gli uffici a cui rivolgersi: se vogliono soddisfare i loro diritti, sanno perfettamente a quale tribunale rivolgersi; se devono stipulare un atto pubblico sanno a quale pubblico ufficiale rivolgersi.
Ma, come ci si comporta quando gli affari vanno tenuti con clienti o fornitori non nazionali? Come ci si comporta quando operiamo all’estero con cittadini ivi neanche residenti? In molti casi è proprio la sovranità del diritto nazionale applicabile al contratto a rendere difficile la regolazione del contratto stesso quando le parti contrattuali appartengono a Stati diversi.
In effetti, se non diversamente pattuito, ogni parte contrattuale vorrà fare riferimento all’ordinamento giuridico del proprio Paese, con possibilità di incomprensioni o di conflitti giuridici che possono rallentare o impedire ogni transazione commerciale.
- L’Analisi dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.
Cerchiamo di analizzare come i vari ordinamenti giuridici disciplinano la fattispecie transnazionale.
- Il Codice Civile Italiano.
Dal Codice Civile Italiano – Disposizioni sulla Legge in generale, art. 25 (abrogato dalla L. 31.05.95 n° 218) – Legge Regolatrice delle Obbligazioni, si poteva assumere: “Le obbligazioni che nascono dal contratto [c. 1321 s.] sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso [c. 1326]. E’ salva, in ogni caso, la diversa volontà delle parti.”
- Il Codice Civile Francese
Dall Codice Civile Francese (Code Civil - Loi en Gèneral – v. Obligations, art. 57), possiamo assumere : “La Loi applicable aux contracts, soi en ce qui concerne leur formation, soi quant à leurs effects et conditions, est celle que les parties ont adoptèe (La legge applicabile ai contratti, sia per quanto concerne la loro formazione, sia per quanto concerne i loro effetti e le loro condizioni, è quella che le parti hanno scelto di adottare.) »
- Il Codice di Commercio della Germania.
Alla Sezione 346 obbliga i Tribunali a prendere in considerazione gli usi commerciali quando decidono sulle conseguenze giuridiche degli atti e degli accordi delle parti.
- Lo Uniform Commercial Code (UCC) degli Stati Uniti.
Gran parte delle norme dell’UCC riconosce gli “usi commerciali” quali strumenti per costruire, supportare o qualificare i termini di un accordo commerciale.
La Sezione 1-205 definisce gli usi commerciali come “pratiche di metodi aventi regolarità di osservanza in un luogo, un mestiere, o un commercio, tale da giustificarne l’aspettativa che queste pratiche saranno osservate nella transazione in oggetto.
- La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).
Secondo l’art. 9 della Convenzione: le parti, non solo sono vincolate a qualsiasi uso convenuto nel contratto, e da qualsiasi pratica stabilita tra loro, ma, se non diversamente pattuito, vengono considerate come implicitamente accettanti ed applicanti al loro contratto, o alla sua formazione, ogni uso del quale esse erano o potevano essere a conoscenza, il quale uso sia ampiamente conosciuto ed accettato nel commercio internazionale dalle parti contrattuali del tipo di contratto in specie nell’attività considerata.
- Gli Ordinamenti giuridici di Common Law.
Gli Ordinamenti Giuridici di Common Law sono quelli che fanno essenzialmente capo ai paesi anglofoni (UK, USA, Canada, Australia, etc.). In ordinamenti di questo tipo il principio, espresso secondo i Codici Italiano e Francese, è assunto come consuetudine dei vari mercati, e quest’uso diventa legge positiva a tutti gli effetti.
- I Fondamenti del diritto transnazionale.
Orbene, come ci si comporta quando un contratto è stipulato a distanza? Qual’è la legge che regola i rapporti quando inviamo un’offerta ad un cliente estero, per cui il contratto viene firmato in luoghi diversi e sotto leggi diverse? Come ci comportiamo quando proponiamo o accettiamo un contratto attraverso Internet?
I principi giuridici sovrannazionali, che in ordine gerarchico bisogna assumere obbligatoriamente, sono quelli stabiliti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dall’U.E., mentre è facoltà delle parti accettare o meno altre norme quali quelle, ad es.,, dell’UNEP (United Nation Environment Program), le norme UNCTAD (United Nation Trade and Development), le Uniform Rules della International Chamber of Commerce (ICC), le Norme dello UNIDROIT, o altro.
- Altri principi giuridici transnazionali.
La consultazione degli stessi ordinamenti giuridici nazionali ci porta, comunque, a poter rispondere alle domada che ci siamo posti, concedendo la possibilità di rivolgersi a principi transnazioanali valevoli per tutti e dappertutto, che consentano agli imprenditori di svolgere le loro attività in conformità ad una legge da tutti conosciuta ed accettata. Questi principi sono fissati nelle norme dell’Unidroit per i contratti transnazionali, e stabiliscono norme contrattuali generali e standard, che si applicano quando le parti abbiano convenuto che il loro contratto sia amministrato dalle suddette norme, o quando le parti abbiano convenuto che il loro contratto sia amministrato dai principi generali del diritto, la lex mercatoria.
Inoltre, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha prodotto, fin dal 1921, e continuamente aggiorna codici di unificazione e standardizzazione di norme commerciali sovrannazionali, che ormai rappresentano l’unica serie di Testi Unici del commercio mondiale.
- Il contenzioso commerciale.
- L’Arbitrato di diritto italiano.
Nell’ordinamento giuridico italiano l’Arbitrato è regolato dall’Art. 806 p.c. segg. e dalle successive norme di modifica.
La legge di riforma dell’arbitrato n° 25 pubblicata in G.U. n° 12 del 17 gennaio 1994 adegua la legge italiana alle leigislazioni degli altri Stati occidentali in materia di arbitrato e dà attuazione alla Convenzione di New York del 1958 attraverso la previsione di uno specifico provvedimento per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri.
È sottoponibile ad arbitrato qualsiasi controversia, escluse le seguenti:
- Controversie individuali di lavoro
- Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
- Questioni di stato e di separazione dei coniugi
- Le controversie che non possono formare oggetto di transazione
- Art. 1966 c. – Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
- Art. 1968 c. – Transazione sulla falsità di documenti.
Mentre l’Arbitrato è una sentenza extragiudiziale, il concordato è l’accordo cui si addiviene da ambo le parti in causa con l’aiuto del conciliatore. Con il Compromesso le parti si impegnano al comportamento dettato dal giudice compromissore; con l’Arbitrato le parti accettano una sentenza esecutiva ed il relativo ordine di esecuzione.
Questi due strumenti oggi stanno aiutando di molto a snellire il procedimento giudiziale civile.
Sono applicabili non solo tra privati, ma anche con la Pubblica Amministrazione. Sono facilmente accessibili a chiunque (cittadino nazionale o straniero); il loro costo, amministrato secondo tariffe pubbliche, è estremamente vantaggioso; il tempo di esecuzione è mediamente di pochi mesi.
Nel settore delle costruzioni, l’arbitrato di diritto nazionale è diventato di uso molto più frequente con la L. 109/94, artt. 31 bis e 32; e il DPR 554/1999, artt. 149, 150 e 151.
- L’Arbitrato Internazionale.
Appare evidente, a questo punto, che se il business è mondiale, la giurisdizione non può essere per forza nazionale. Il contenzioso di carattere non nazionale, se vuole ottenere rapidità ed efficienza, può essere sottomesso a conciliazione e arbitrato da parte di uno o più giudici conciliatori o giudici arbitri, nominati e amministrati dall’ICC, o da altri organismi minori quali l’American Association of Arbitration (AAA), l’Associazione Italiana Arbitrato (AIA), etc.
Ogni giudizio arbitrale, quando non è viziato nella forma o nella sostanza, è provvisto di immediata esecutività, pertanto è dotata di forza di sentenza immediatamente eseguibile, al pari di una sentenza esecutiva del Tribunale [1].
L’arbitrato internazionale è fondato sui seguenti trattati e regolamentazioni:
- Protocollo relativo alle clausole arbitrali, Ginevra, 24 sett. 1923.
- Convenzione sulla esecuzione delle sentenza arbitrali straniere, Ginevra, 26.7.1927
- Convenzione sul riconoscimento e sulla esecuzione delle sentenza arbitrali straniere, New York, 10 giugno 1958
- Regolamentazione sull’arbitrato contenuto nella Convenzione internazionale concernente il trasporto merci su ferrovia, Berna, 25 febb. 1961
- Regolamentazione sull’arbitrato contenuto nella Convenzione internazionale concernente il trasporto bagagli e passeggeri su ferrovia, Berna, 25 febb. 1961
- Convenzione Europea sull’Arbitrato Commerciale Internazionale, Ginevra, 21 Apr. 1961
- Accordo relativo all’applicazione della Convenzione Europea sull’arbitrato commerciale internazionale, Parigi, 17 dic. 1962
- Convenzione per il regolamento del contenzioso sugli investimenti tra Stati e cittadini stranieri, Washington, 18 mar. 1965
- Convenzione europea che istituisce legge uniforme sull’arbitrato, Strasburgo, 20 gen. 1966
- Convenzione sulla risoluzione arbitrale del contenzioso civile derivante da cooperazione tecnica, scientifica ed economica, Mosca, 26 mag. 1972
- Regolamenti concernenti l’arbitrato contenuti nel “Tratado de derecho procesal”, Montevideo, 11 feb. 1889
- Regolamenti concernenti l’arbitrato contenuti nella “Convencion de derecho international privado (Codigo Bustamante), Avana, 20 feb. 1928
- Regolamenti concernenti l’arbitrato contenuti nel “Tratado de dereche procesal international”, Montevideo, mar. 1940
- Regolamento d’arbitrato e di conciliazione per i conflitti internazionali tra due parti, di cui una soltanto è uno Stato, elaborato dall’Ufficio Internazionale della Corte Permanente d’Arbitrato dell’Aia, feb. 1962
- Regolamento d’arbitrato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, gen. 1966
- Regolamento di arbitrato commerciale internazionale della Commissione Economica per l’Asia e l’Estremo Oriente (CEAEO) e principi della CEAEO per la conciliazione, apr. 1966
- Regolamento di procedura relativa all’introduzione delle istanze di conciliazione e arbitrato adottato dal Consilio amministrativo del Centro Internazionale per la la regolazione del contenzioso relativo agli investimenti, set. 1967
- Regolamento di procedura relativo alle istanze d’arbitrato adottato dal Consiglio amministrativo del Centro Internazionale per la regolazione del contenzioso relativo agli investimenti, set. 1967.
Dal “Protocollo relativo alle clausole arbitrali”, stipulato a Ginevra il 24 set. 1923, ed entrato in vigore il 28 lug. 1924, si assume:
Art. 1
Ogni Stato contraente riconosce, tra parti sottomesse rispettivamente alla giurisdizione di Stati contraenti diversi, la validità del compromesso, oltrechè la clausola compromissoria con la quale le parti contrattuali si obbligano in materia commerciale, o in qualsiasi altra materia suscettibile di essere regolata per via arbitrale, a sottomettere a giudizio arbitrale, in toto o in parte, il contenzioso che possa nascere da un contratto, anche se l’arbitrato debba avere luogo in un paese straniero a quello della giurisdizione dello Stato al quale ciascuna delle parti contrattuali è sottomessa.
Tutti gli Stati contraenti si riservano il diritto di limitare il suddetto onere ai contratti che sono considerati commerciali in base al proprio ordinamento giuridico. Lo Stato contraente che farà ricorso a tale facoltà ne darà notizia al Segretariato Generale della Società delle Nazioni, a fine di informazione per gli altri Stati contraenti.
Art. 2
La procedura arbitrale, inclusa la costituzione del tribunale arbitrale, sarà regolata dalla volontà delle parti e dalla legge del paese sul cui territorio si svolge il lodo arbitrale.
Gli Stati contraenti si impegnano a facilitare tutti gli atti procedurali che debbono essere intrapresi nel proprio territorio, conformemente alle proprie disposizioni di legge sull’arbitrato applicabili alle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici.
Art. 3
Tutti gli Stati contraenti si impegnano a garantire attraverso, le proprie autorità e conformemente alle disposizioni della propria legge nazionale, l’esecutorietà delle sentenze arbitrali rese sul proprio territorio in virtù degli articoli precedenti.
Art. 4
I tribunali degli Stati contraenti, aditi per un contenzioso relativo ad un contratto concluso tra persone in virtù dell’art. 1, che comporti un accordo arbitrale o una clausola compromissoria valida ai sensi del suddetto articolo e suscettibile di essere applicata, rinvieranno le parti, a richiesta di una delle due, alla decisione di arbitri.
Tale rinvio non pregiudica la competenza dei tribunali giudiziali nel caso in cui l’accordo o l’arbitrato non possa aver luogo o non diventi operativo.
- La clausola arbitrale standard.
La ICC raccomanda alle parti che vogliono far riferimento all’arbitrato della ICC di inserire nei lro contratti a carattere internazionale la seguente clausola: “Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.
Si richiama l’attenzione sul fatto che può essere opportuno prevedere e specificare nella stessa clausola di arbitrato il diritto applicabile al contratto, il numero degli arbitri, il luogo e la lingua dell’arbitrato. Le norme del Regolamento di Arbitrato delle ICC non limitano la scelta delle parti circa le suddette previsioni.
Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che la legislazione di alcuni Paesi richiede la specifica accettazione delle clausole arbitrali e talvolta imponeparticolari requisiti di forma.
- Ipotesi di contratti transnazionali.
Sono da considerare contratti commerciali di ambito puramente nazionale:
- La compravendita immobiliare
- La compravendita di qualsiasi prodotto purchè effettuata sul territorio nazionale
- Le transazioni finanziarie eseguite con istituti residenti, o con sede stabile in Italia
- I contratti con professionisti residenti in Italia
- La compravendita di beni mobili registrati in Italia
- I contratti di lavoro quando l’impresa opera stabilmente in Italia
Sono da considerare come possibili contratti commerciali transnazionali le seguenti attività:
- I contratti a distanza, o telematici: e-commerce B2B (Business to Business), mentre quelli B2C (Business to Consumer) sono da considerare come contratti nazionali.
- I contratti finanziari B2B stipulati con organismi non residenti in Italia
- I contratti B2B con professionisti non residenti in Italia.
- I contratti di trasporto (terrestre, marittimo, aereo).
Queste fattispecie possono dar luogo a contratti basati su usi o norme commerciali che non appartengono a nessun Stato nazionale.
- I contratti transnazionali di e-commerce, telematici, o a distanza.
Nei contratti di diritto nazionale si è abituati a convocare le parti in riunioni congiunte, o nella sede di un notaio, il quale provvede a raccogliere il consenso delle parti, e ad accertare la legittimità dell’accettazione.
I contratti telematici, a distanza, o di e-commerce sono trasmessi per posta, o tramite strumenti elettronici, (fax, telefax, e-mail, ecc.). Alcuni di questi strumenti hanno ancora il problema del riconoscimento della firma; comunque, se l’operazione è ben formulata, l’apposizione di firma non costituisce problema alcuno. La ICC assiste in questo settore con la seguente normativa: (Electronic Commerce in Practice, ICC 945; Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade by Teletransmission, ICC 452; URGETS Uniform Rules and Guidelines for Electronic Trade and Settlement, ICC Pap).
Tra questa categoria contrattuale ricadono le seguenti fattispecie:
- Compravendita di beni (semilavorati o prodotti finiti). Queste transazioni vengono ormai convenute in tutto il mondo secondo le Uniform Rules della International Chamber of Commerce (International Commercial Transaction, ICC 588; INCOTERMS 2000, ICC 560; Transfer of Ownership in International Trade, ICC 546).
- Progettazionedi qualsiasi tipo o livello. Sotto questo apetto ricade anche il difficle problema della protezione della proprietà intellettuale, la cui disciplina internazionale è affidata alle regole della ICC: (Enforcing Intellectual Property Rights, ICC 574).
- Costruzioni in regime provvisorio (il regime è da considerare provvisorio quando l’impresa non risiede nello Stato nazionale di intervento, e vi permane solo per la durata della costruzione).
- Fornitura di lavoro in regime provvisorio. In questa ipotesi il lavoratore è inquadrato secondo le norme nazionali in cui l’impresa è residente.
- I contratti finanziari transnazionali.
Quando l’impresa opera con uno o più organismi finanziari residenti in Stati nazionali diverso dal proprio, certamente deve operare con una legge contrattuale che non sia quella del proprio ordinamento giuridico.
In questo settore il settantennale operato della International Chamber of Commerce ha permesso, come sopra evidenziato, di fornire una serie completa di “Standard Rules” Regole Standard, che permettono a tutti gli operatori di convenire condizioni conosciute da tutti allo stesso modo.
In questo settore la grande maggioranza dei contratti avviene a distanza o in telematica, secondo regole ben precise disposte dalla ICC: (Bank Guarantees in International Trade, ICC 547; Update of Prime Bank Instruments Frauds in the Century, ICC 559; ICC Guide to Managing Interest Rate Risk, ICC 572; International Standby Practices ISP98, ICC 590; Bills of Exchange, ICC 539; Standby and Commercial Letters of Credit, ICC 923; ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC 500 DK; ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements under Documentary Credits, ICC 525;ICC Guide to Uniform Rules for Contract Bonds and Model Forms, ICC 536)
- I contratti di trasporto.
Contratti di trasporto transnazionali posono essere definiti quei contratti che vengono stipulati con più vettori di diversa nazionalità, che raggiungono una pluralità di destinazioni non nazionali, o che prevedono triangolazioni o l’importazione provvisoria. La International Chamber of Commerce assiste il trasporto mondiale con la seguente regolamentazione: (Clean Transport Documents, ICC 473; UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, ICC 481; Maritime Joint Ventures (ICC Centre for Maritime Co-operation, ICC 527; The New Legal Framework for Aviation in the E.C., ICC 526).
Enrico Furia
Gnosys
info@worldbusinesslaw.net
[1] Convention on the Recognition on Enforcement of Foreign Arbitral Awards – New York (NY) 10th June 1958 – Entry into force: 7th June 1959.
BACK