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I CONTRATTI TRANSNAZIONALI

Enrico Furia (15.10.1999)

 

Indice

  1. Abstract
  2. L’Analisi dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.
  3. I Fondamenti del diritto transnazionale
  4. Altri principi giuridici transnazionali
  5. Il contenzioso commerciale
  6. Ipotesi di contratti transnazionali

  1. Abstract

    Nell’ordinamento giuridico italiano si dice generalmente che un’impresa opera in un contesto nazionale quando opera con aziende residenti nel Paese, mentre opera in un contesto internazionale allorquando importa o esporta beni o servizi da un Paese estero.
    Nel “global business” un’azienda opera in un contesto multinazionale quando le operazioni coinvolgono più d’un Paese estero; opera in un contesto transnazionale, o sovrannazionale quando la legge a cui ci si sottomette non appartiene ad alcuno Stato sovrano, bensì ad un organismo transnazionale quale le Nazioni Unite (NU), l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Unione Europea (UE), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), oppure quando si fa ricorso ad usi e prassi commerciali consolidate (Uniform Rules).
    Anche se nel linguaggio comune non si fa differenza nel significato dei tre termini, tant’è che la prassi transnazionale viene ormai comunemente applicata anche alle semplici transazioni internazionali di import/export, nel contesto giuridico, come vedremo avanti, la differenza è sostanziale.
    Tutti gli imprenditori sanno perfettamente cosa fare quando combinano i loro affari sui mercati nazionali; conoscono le leggi, gli usi e gli uffici a cui rivolgersi: se vogliono soddisfare i loro diritti, sanno perfettamente a quale tribunale rivolgersi; se devono stipulare un atto pubblico sanno a quale pubblico ufficiale rivolgersi.
    Ma, come ci si comporta quando gli affari vanno tenuti con clienti o fornitori non nazionali? Come ci si comporta quando operiamo all’estero con cittadini ivi neanche residenti? In molti casi è proprio la sovranità del diritto nazionale applicabile al contratto a rendere difficile la regolazione del contratto stesso quando le parti contrattuali appartengono a Stati diversi.
    In effetti, se non diversamente pattuito, ogni parte contrattuale vorrà fare riferimento all’ordinamento giuridico del proprio Paese, con possibilità di incomprensioni o di conflitti giuridici che possono rallentare o impedire ogni transazione commerciale.

  2. L’Analisi dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.

    Cerchiamo di analizzare come i vari ordinamenti giuridici disciplinano la fattispecie transnazionale.

  3. I Fondamenti del diritto transnazionale.

    Orbene, come ci si comporta quando un contratto è stipulato a distanza? Qual’è la legge che regola i rapporti quando inviamo un’offerta ad un cliente estero, per cui il contratto viene firmato in luoghi diversi e sotto leggi diverse? Come ci comportiamo quando proponiamo o accettiamo un contratto attraverso Internet?
    I principi giuridici sovrannazionali, che in ordine gerarchico bisogna assumere obbligatoriamente, sono quelli stabiliti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dall’U.E., mentre è facoltà delle parti accettare o meno altre norme quali quelle, ad es.,, dell’UNEP (United Nation Environment Program), le norme UNCTAD (United Nation Trade and Development), le Uniform Rules della International Chamber of Commerce (ICC), le Norme dello UNIDROIT, o altro.

  4. Altri principi giuridici transnazionali.

    La consultazione degli stessi ordinamenti giuridici nazionali ci porta, comunque, a poter rispondere alle domada che ci siamo posti, concedendo la possibilità di rivolgersi a principi transnazioanali valevoli per tutti e dappertutto, che consentano agli imprenditori di svolgere le loro attività in conformità ad una legge da tutti conosciuta ed accettata. Questi principi sono fissati nelle norme dell’Unidroit per i contratti transnazionali, e stabiliscono norme contrattuali generali e standard, che si applicano quando le parti abbiano convenuto che il loro contratto sia amministrato dalle suddette norme, o quando le parti abbiano convenuto che il loro contratto sia amministrato dai principi generali del diritto, la lex mercatoria.
    Inoltre, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha prodotto, fin dal 1921, e continuamente aggiorna codici di unificazione e standardizzazione di norme commerciali sovrannazionali, che ormai rappresentano l’unica serie di Testi Unici del commercio mondiale.

  5. Il contenzioso commerciale.

  6. Ipotesi di contratti transnazionali.

    Sono da considerare contratti commerciali di ambito puramente nazionale:
    • La compravendita immobiliare
    • La compravendita di qualsiasi prodotto purchè effettuata sul territorio nazionale
    • Le transazioni finanziarie eseguite con istituti residenti, o con sede stabile in Italia
    • I contratti con professionisti residenti in Italia
    • La compravendita di beni mobili registrati in Italia
    • I contratti di lavoro quando l’impresa opera stabilmente in Italia
      Sono da considerare come possibili contratti commerciali transnazionali le seguenti attività:
    • I contratti a distanza, o telematici: e-commerce B2B (Business to Business), mentre quelli B2C (Business to Consumer) sono da considerare come contratti nazionali.
      • I contratti finanziari B2B stipulati con organismi non residenti in Italia
      • I contratti B2B con professionisti non residenti in Italia.
      • I contratti di trasporto (terrestre, marittimo, aereo).
    Queste fattispecie possono dar luogo a contratti basati su usi o norme commerciali che non appartengono a nessun Stato nazionale.

  7. I contratti transnazionali di e-commerce, telematici, o a distanza.

    Nei contratti di diritto nazionale si è abituati a convocare le parti in riunioni congiunte, o nella sede di un notaio, il quale provvede a raccogliere il consenso delle parti, e ad accertare la legittimità dell’accettazione.
    I contratti telematici, a distanza, o di e-commerce sono trasmessi per posta, o tramite strumenti elettronici, (fax, telefax, e-mail, ecc.). Alcuni di questi strumenti hanno ancora il problema del riconoscimento della firma; comunque, se l’operazione è ben formulata, l’apposizione di firma non costituisce problema alcuno. La ICC assiste in questo settore con la seguente normativa: (Electronic Commerce in Practice, ICC 945; Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade by Teletransmission, ICC 452; URGETS Uniform Rules and Guidelines for Electronic Trade and Settlement, ICC Pap).
    Tra questa categoria contrattuale ricadono le seguenti fattispecie:
    • Compravendita di beni (semilavorati o prodotti finiti). Queste transazioni vengono ormai convenute in tutto il mondo secondo le Uniform Rules della International Chamber of Commerce (International Commercial Transaction, ICC 588; INCOTERMS 2000, ICC 560; Transfer of Ownership in International Trade, ICC 546).
    • Progettazionedi qualsiasi tipo o livello. Sotto questo apetto ricade anche il difficle problema della protezione della proprietà intellettuale, la cui disciplina internazionale è affidata alle regole della ICC: (Enforcing Intellectual Property Rights, ICC 574).
    • Costruzioni in regime provvisorio (il regime è da considerare provvisorio quando l’impresa non risiede nello Stato nazionale di intervento, e vi permane solo per la durata della costruzione).
    • Fornitura di lavoro in regime provvisorio. In questa ipotesi il lavoratore è inquadrato secondo le norme nazionali in cui l’impresa è residente.

  8. I contratti finanziari transnazionali.

    Quando l’impresa opera con uno o più organismi finanziari residenti in Stati nazionali diverso dal proprio, certamente deve operare con una legge contrattuale che non sia quella del proprio ordinamento giuridico.
    In questo settore il settantennale operato della International Chamber of Commerce ha permesso, come sopra evidenziato, di fornire una serie completa di “Standard Rules” Regole Standard, che permettono a tutti gli operatori di convenire condizioni conosciute da tutti allo stesso modo.
    In questo settore la grande maggioranza dei contratti avviene a distanza o in telematica, secondo regole ben precise disposte dalla ICC: (Bank Guarantees in International Trade, ICC 547; Update of Prime Bank Instruments Frauds in the Century, ICC 559; ICC Guide to Managing Interest Rate Risk, ICC 572; International Standby Practices ISP98, ICC 590; Bills of Exchange, ICC 539; Standby and Commercial Letters of Credit, ICC 923; ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC 500 DK; ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements under Documentary Credits, ICC 525;ICC Guide to Uniform Rules for Contract Bonds and Model Forms, ICC 536)

  9. I contratti di trasporto.

    Contratti di trasporto transnazionali posono essere definiti quei contratti che vengono stipulati con più vettori di diversa nazionalità, che raggiungono una pluralità di destinazioni non nazionali, o che prevedono triangolazioni o l’importazione provvisoria. La International Chamber of Commerce assiste il trasporto mondiale con la seguente regolamentazione: (Clean Transport Documents, ICC 473; UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, ICC 481; Maritime Joint Ventures (ICC Centre for Maritime Co-operation, ICC 527; The New Legal Framework for Aviation in the E.C., ICC 526).

     Enrico Furia

     Gnosys
     
info@worldbusinesslaw.net


[1] Convention on the Recognition on Enforcement of Foreign Arbitral Awards – New York (NY) 10th June 1958 – Entry into force: 7th June 1959.

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