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TREMONTI BIS IN AGRICOLTURA

Salvatore Gallo (14 settembre 2003 )

 

Il beneficio fiscale della Tremonti-bis è applicabile agli investimenti per la realizzazione di un nuovo vigneto.
L'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n° 383 (la c.d. Tremonti-bis) accorda una detassazione del reddito d'impresa in misura pari al 50% dell'incremento degli investimenti realizzati dalle imprese rispetto alla media del quinquennio precedente.
Detto articolo precisa al comma 4 che per investimento si intende "la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento d'impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria".
Con riguardo al settore agricolo va chiarito che l'incentivo tributario interessa solo i titolari di reddito qualificabile ai fini fiscali come reddito d'impresa e più precisamente le società commerciali di persone, le società di capitale, le società cooperative e gli enti commerciali che operano in agricoltura in quanto soggetti che producano, in ogni caso, reddito d'impresa. Per contro, sono esclusi dal beneficio fiscale le imprese agricole individuali, le società semplici e gli enti non commerciali, in quanto sono tassati in base al criterio "catastale" di cui agli artt. 22 e seguenti del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917.
E' appena il caso di ricordare, peraltro, che la nuova definizione di "imprenditore agricolo" di cui all'art. 2135 C.C. come novellato all'art. 1 del D.Lgs 18.12.2001 n° 20, al centro dell'impresa agricola ora non figurano più il fondo e l'attività di coltivazione che vi si svolge, ma la complessa attività imprenditoriale che, con l'adozione delle più moderne tecniche agrarie tende al conseguimento del massimo risultato economico dello sfruttamento del fondo stesso.
Ora, nel rivolgere all'Agenzia delle Entrate un quesito volto a conoscere l'applicabilità dell'agevolazione suddetta alle imprese agricole, che impiantano e mettono in produzione nuovi vigneti, ovvero effettuano un ampliamento, una riattivazione o un ammodernamento di vigneti già esistenti, un'Associazione di Categoria ha sostenuto quanto segue:
a) l'art. 4 della legge n° 383/2001 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi e non specifica che deve trattarsi di beni ammortizzabili, sicchè è da ritenere che gli investimenti da effettuarsi in "nuovi terreni agricoli da impiantare a vigneto rientrino nella fattispecie agevolativa";
b) poiché le piante di vite, in quanto "alberi" sono da qualificarsi come beni immobili ai sensi dell'art. 812 C.C., il loro impianto in un terreno va inquadrato come investimento in beni strumentali (e non anche come mero costo pluriennale destinato.
a dare benefici negli anni futuri) e come tale rientrante fra gli investimenti agevolabili ai sensi del citato art. 4; del pari sono da considerarsi agevolabili anche gli investimenti effettuati per la "messa in produzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento di vigneti preesistenti";
c) anche l'acquisto sul mercato dei diritti di impianto del vigneto è da ritenere come investimento in beni strumentali immateriali, agevolabile ai sensi della norma in esame.
In risposta a tale quesito la Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate con risoluzione n° 27/E del 5 febbraio 2003 si è così espressa.
Premesso che nella moderna impresa agricola il fondo ha perduto il ruolo di principale fattore della produzione, dato che nell'economia dell'impresa ha assunto sempre maggiore importanza il fattore "capitale" oltre all'opera organizzativa dell'imprenditore, in tale contesto per l'economia della gestione appaiono determinanti le scelte dell'imprenditore di riconvertire a colture più redditizie, come la coltivazione di uva da tavola o da vino, terreni in passato destinati ad altre colture.
Queste decisioni aziendali di riconversione, che nella fattispecie riguardano la predisposizione di un vigneto, comportano la realizzazione di investimenti in fattori produttivi di una certa complessità, quali ad es., le piantine di vite o barbatella ai pali di legno o di cemento, filari di acciaio, tubi per l'irrigazione, ecc., i quali vengono installati al fine di sfruttare al meglio le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e raggiungere, così, gli obiettivi di produttività e redditività prefissati dall'imprenditore agricolo.
Sulla scorta di siffatte considerazioni il Fisco è pervenuto alla conclusione di ritenere che il complesso dei suddetti beni, così organizzati sotto la direzione dell'imprenditore per il migliore sfruttamento del fondo, costituisce un impianto che è agevolabile ai sensi dell'art. 4 della legge n° 388/2001 nella misura in cui sia costituito da beni strumentali nuovi, come previsto dalla norma agevolativa, con ciò modificando in parte l'orientamento indicato in precedenza con la circolare n° 98/E del 17.5.2000 dell'Agenzia delle Entrate al punto 1.1.2.
Nel beneficio in commento sono da farsi rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisizione dei diritti di nuovo impianto e dei diritti di reimpianto di vigneti previsti nell'ambito del regime autorizzatorio comunitario stabilito dal Regolamento CE del Consiglio 17.5.1999, n° 1493/1999 e dal Regolamento CE della Commissione 31.5.2000, n° 1227/2000, trattandosi di oneri direttamente imputabili alla realizzazione dell'impianto del vigneto da parte dell'imprenditore agricolo.
Per contro, secondo la tesi sostenuta con la citata risoluzione n° 27/E sono da ritenere esclusi dalla agevolazione in esame gli investimenti effettuati per l'acquisizione di fondi, atteso che i terreni, non essendo per loro natura soggetti a deperimento e consumo, non sono ammortizzabili e quindi non possono rientrare fra i "beni strumentali materiali" che secondo il dettato dell'art. 67 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917 sono solo quelli soggetti ad ammortamento.

     Salvatore Gallo

     Gnosys
     info@worldbusinesslaw.net

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