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Agevolazioni fiscali alla imprenditoria femminile anche in agricoltura

Salvatore Gallo (22 Marzo 2003)

 

Il Ministero delle Attività Produttive, con circolare n° 1151489 del 22 novembre 2002, ha fornito opportuni chiarimenti in ordine alle misure a sostegno dell'imprenditoria femminile introdotte con il D.P.R. 28 luglio 2000 n° 314.
In particolare il citato dicastero ha specificato le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni fiscali a vantaggio di specifiche categorie di contribuenti e di determinati settori economico-produttivi, quali l'industria, il commercio, il turismo e, per quel che ci interessa, l'agricoltura.
Inoltre, con il D.M. 22 novembre 2002 sono state individuate le risorse necessarie per finanziare i benefici in parola dei quali, a termini di legge, possono godere le imprese rispondenti ai requisiti di prevalente partecipazione femminile e di dimensione di piccola impresa.
Giova al riguardo precisare che, in base al D.M. 18 settembre 1997, si considera "piccola" l'impresa che ha contestualmente meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro ed è in possesso del requisito di indipendenza, mentre si considera a prevalente partecipazione femminile l'impresa individuale in cui il titolare sia una donna, le società di persone e le cooperative in cui le donne socie rappresentino il 60% della compagine sociale, e le società di capitale in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992 n° 215, i programmi di investimento agevolabili possono riguardare l'avvio di attività imprenditoriali, l'acquisto di attività preesistenti, la realizzazione di progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività esercitata, nonché l'acquisizione dei servizi reali destinati all'aumento della produttività, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento del prodotto, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione, di commercializzazione, e allo sviluppo di sistemi di qualità.
Le agevolazioni in questione consistono in contributi in conto capitale calcolati secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, articolate in base alla localizzazione dell'unità locale oggetto dell'investimento, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e, per la produzione agricola, fissate nel D.M. febbraio 2001.
E' da tener presente, poi, che nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli la concessione delle agevolazioni è subordinata al rispetto di disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria di cui a "Regolamento CE n°1257/99 e Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo -2000/C28/ 02.
Gli specifici divieti ed i limiti sono quelli individuati dalle Regioni autonome nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR) o nei relativi Complementi di programmazione per le Regioni del Mezzogiorno o nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) per tutte le altre Regioni.
Per le attività di agriturismo le agevolazioni sono concesse secondo le misure ESN ed ESL previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria. Ove si tratti di "giovane agricoltore", intendendosi come tale l'imprenditore agricolo che non abbia ancora compiuto i 40 anni di età, le misure dei contributi sono elevate al 45% ESL.
Una volta stabilito l'ammontare delle agevolazioni concedibili, occorre aggiungere l'imposizione fidcale per la cui determinazione sono previste specifiche e differenti procedure a seconda che si tratti di beni materiali ed immateriali ammortizzabili o non ammortizzabili quali tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria.
Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile.
A conclusione del programma di investimento l'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, tenendo presente che detto ammontare, così definitivamente determinato, non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

     Salvatore Gallo

     Gnosys
     info@worldbusinesslaw.net

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