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L'emersione del lavoro nero - effetti fiscali

Salvatore Gallo (22/03/2003)

 

Per contrastare il fenomeno del cosiddetto "lavoro sommerso" e cioè del lavoro prestato senza l'osservanza degli obblighi contributivi, fiscali e retributivi previsti dalla normativa in vigore, negli ultimi tempi sono stati emanati i seguenti provvedimenti finalizzati a favorire l'emersione del sommerso con la regolarizzazione dei rapporti lavorativi svolti, anche solo in parte, in violazione delle vigenti leggi concernenti i settori tributario e contributivo:
- legge 18 ottobre 2001 n° 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", meglio conosciuta come "legge dei 100 giorni" (pubblicata in G.U. n° 248 del 24.10.2001);
- legge 23 aprile 2002 n° 73 di conversione del D.L. 22 febbraio 2002 n° 12 (pubblicata su G.U. n° 96 del 24.04.2002);
- D.L. 25 settembre 2002 n° 210 (pubblicato su G.U. n° 225 del 25.09.2002) convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n° 266, recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e dei rapporti di lavoro a tempo parziale" (il testo coordinato è pubblicato su G.U. n° 275 del 23.11.2002).
Detti provvedimenti riguardano anche le imprese agricole, atteso che la provista regolarizzazione con il su citato D.L. n° 210/2002 è stata estesa pure alle imprese agricole che svolgono attività non produttiva di reddito d'impresa, ecioè alle imprese agricole tassate in base ai risultati fondiari come stabilito dal Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917, rispettivamente all'art. 24 per quanto si riferisce al reddito domenicale dei terreni e all'art 29 per quanto attiene al reddito agrario.
Si può dire, perciò, che ora tutte le imprese agricole che occupano lavoratori dipendenti in modo irregolare, siano esse tassate sulla base dei redditi d'impresa o dei redditi agrari, hanno la possibilità di accedere alla procedura di emrsione e dunque potranno far emergere il c.d. "lavoro nero" nei campi. Più precisamente le imprese agricole interessate potranno avvalersi della c.d. "emersione progressiva" prevista dalla legge n°383/2001, come modificata dal D.L. n° 210/2002 e dalla legge di conversione n° 266/2002.
A tal fine sse debbono esserepresentate ai comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), istituito in ogni capoluogo di provincia, un piano individuale di emersione contenente la proposta di adeguamento graduale, entro il periodo massimo di 18 mesi (prorogabile a 24 mesi per motivate esigenze) agli obblighi di legge diversi da quelli tributari e contributivi (per i quali l'adeguamento è previsto nel periodo massimo di un triennio).
Giova ricordare a questo punto la circolare n° 52 del 25 ottobre 2002 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precistao che le imprese agricole possano stipulare un contratto a tempo indeterminato o della durata di un anno con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, sicchè in buona sostanza dette imprese sono ora legittimate a stipulare con i lavoratori extracomunitari, ovviamente già sottoposti a regolarizzazione, un rapporto di lavoro determinato della durata di un anno.
Dal canto sua l'Agenzia delle Entrate con la circolare n° 56/E del 20 giugno 2002 ha stabilito che è ammessa la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti impiegati in violazione anche soltanto parziale delle disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale (cosiddetti "lavoratori in grigio"). Secondo la stessa Agenzia delle Entrate, anche le imprese che operano a ciclo stagionale (aziende conserviere, agricole, alberghiere, tabacchifici, zuccherifici, ecc.) possono rocorrere alla procedura di emersione per quei lavoratori stagionali che siano stati utilizzati in "cicli di produzione" svoltisi prima del 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge n°388/2001, ancorchè successivamente interrotti, purchè il rapporto di lavoro con i medesimi lavoratori sia pendente al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, atteso che la norma è finalizzata non tanto alla mera sanatoria di irregolarità pregresse, quanto alla regolarizzazione dei rapporti ancora attuali.
Con riguardo agli effetti in materia fiscale mette conto rilevare che, per usufruire del regime agevolato, i datori di lavoro devono impegnarsi nel programma di emersione ed incrementare il reddito imponibile rispetto a quello del secondo periodo di imposta precedente. Tale incremento si determina effettuando il confronto tra il reddito imponibile dichiarato in ciascuno dei periodi di imposta agevolati nel triennio 2002-2004 e quello dichiarato per l'annualità d'imposta 2000 e su di esso il datore di lavoro ha diritto ad applicare una tassazione sostitutiva fino a concorrenza del triplo del costo di lavoro emerso con riferimento all'intero periodo di imposta 2002.
La tassazione sostituitva consiste nell'applicazione di una imposta sull'incremento del reddito d'impresa, dovuta in luogo dell'IRPEF o dell'IRPEG, stabilita nelle misure del 10, 15 e 20 per cento rispettivamente per le annualità 2002, 2003 e 2004 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

     Salvatore Gallo

     Gnosys
     info@worldbusinesslaw.net

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