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LA RICCHEZZA FINANZIARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Enrico Furia (Ottobre 1997)

 

Indice

La premessa storica
Il patrimonio e la ricchezza
Il credito e la credibilità
Il patrimonio immobiliare pubblico
L’accesso diretto al mercato dei capitali
La gestione dell’ente in forma pubblica
La gestione dell’ente in forma privata
La raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
Fonti normative dei nuovi strumenti di debito
Raccolta di risparmio tra il pubblico
Raccolta di risparmio tra i soci
Società finanziarie e soggetti vigilati
Attività finanziaria, raccolta a vista, emissione e gestione di mezzi di pagamento
Destinatari della disciplina
Conclusioni

La premessa storica.

Ogni investimento ha bisogno di denaro, vale a dire di “qualsiasi mezzo che possa essere accettato e scambiato da tutti per operazioni economiche”. Il denaro è controllato ed emesso dalla Banca Centrale attraverso i biglietti di banca che hanno “forza di legge”, (lo Stato ne forza la circolazione e ne garantisce il pagamento). Oltre ai biglietti di banca si possono classificare come denaro i metalli preziosi (che hanno un corso di mercato) e tutti quegli strumenti finanziari basati su una promessa di pagamento (titoli del tesoro, titoli di banca, obbligazioni, etc.). Questi strumenti, al contrario dei biglietti di banca, sono semplicemente titoli di “credito” garantiti dalla credibilità dell’emittente.
Una adeguata emissione di denaro è indispensabile in ogni società civile. Possiamo fare a meno di molte altre cose, ma senza denaro l’economia si ferma.
Nel 1929 gli Stati Uniti non mancavano di capacità industriale, né di aziende agricole, né di lavoratori esperti; le comunicazioni tra gli Stati e le diverse città erano le migliori al mondo, ed utilizzavano telefoni, teletype, radio ed il miglior sistema postale al mondo. Nessuna guerra li aveva colpiti, nessuna pestilenza minacciava la popolazione, né tantomeno erano colpiti dalla fame.
Nel 1929 gli Stati Uniti avevano solo una grave mancanza: una adeguata emissione di denaro per sostenere l’economia ed il commercio. I banchieri, la sola fonte di denaro e credito, deliberatamente rifiutarono mutui alle industrie, alle aziende agricole e al commercio, chiedendo la restituzione dei prestiti in corso. In questo modo il denaro sparì molto presto dalla circolazione e, benché le merci erano disponibili, l’economia entrò in una profonda fase di depressione.
La seconda guerra mondiale mise fine a questa “depressione”. Gli stessi banchieri che negli anni 30 non concedevano mutui per case, cibo e vestiti in tempo di pace, trovarono infiniti miliardi per costruire baracche militari, uniformi e razioni K. Una nazione che nel 1934 non riusciva a produrre cibo da vendere, improvvisamente fu capace di produrre bombe da mandare in Germania e in Giappone. Con l’incremento della massa monetaria, i disoccupati furono rioccupati, le fabbriche tornarono a lavorare su due turni, le miniere riaprirono e la “Grande Depressione” finì. In poche parole, la semplice immissione di nuovo denaro creò nuova ricchezza.

Il patrimonio e la ricchezza.

In termini generali, la ricchezza è l’equivalente degli “assets” che ogni entità (fisica o giuridica) possiede. Il termine asset è di derivazione francese (assez), quindi latina, ed equivale al corrispondente anglosassone “enough”. Inizialmente usata al singolare, le parola è oggi usata al plurale più per enfasi che per corrispondenza effettiva al reale. Assets, quindi sono il corrispettivo equivalente e sufficiente a compiere o garantire una operazione economica o finanziaria. Nei manuali di economia tradizionale gli assets si suddividono in “financial assets” e “real assets”, dove i primi indicano valori mobiliari e i secondi valori immobiliari, mobiliari registrati, industriali, ecc.
Sono valori mobiliari, o beni mobili, tutti quelli che non sono ancorati stabilmente al terreno, non vincolati ad un territorio, oppure soggetti a vincoli permanenti, quindi sono spostabili, trasportabili, movibili e facilmente scambiabili senza che il loro valore venga sostanzialmente alterato (denaro, credito, metalli preziosi, pietre, etc.).
Sono valori immobiliari o beni immobili tutti quelli che sono fissati stabilmente ad un terreno (edifici, impianti industriali fissi, porti, etc.) vincolati ad un territorio (attrezzature tecniche di trasmissione o trasporto), oppure soggetti a vincoli permanenti, e che non sono movibili o trasportabili se non con un cambiamento radicale del loro valore.
Entrambe le categorie di beni sono pienamente scambiabili ed il loro valore di mercato in economia classica è inversamente proporzionale l’uno all’altro, perché vengono considerati (a ragione o a torto) valori alternativi tra loro. In effetti, quando il valore di mercato dei titoli mobiliari tende ad aumentare, abitualmente quello dei valori immobiliari scende, e viceversa.
Accanto a queste due categorie si è soliti affiancarne una terza: quella dei beni mobili registrati (navi, automobili, treni, aerei, etc.). Questa categoria di beni, pur avendo la caratteristica della mobilità, viene considerata come bene industriale o di consumo durevole.
Nell’economia moderna, da quando si è resa sempre più seguita la teoria monetarista, e da quando la ricchezza finanziaria ha preso la mano a quella reale, con il termine di financial “assets” si è inteso indicare solo la capacità monetaria. Quando questa si è rivelata insufficiente o incapace ad innescare operazioni di produzione di ricchezza reale, ci si è resi conto che la definizione che si dava ai financial assets era quantomeno restrittiva, se non errata.
A sommesso avviso dello scrivente quella teoria è errata, soprattutto perché non considera che lo scambio tende, per disposizione di natura, a riposizionarsi sul credito, sulla credibilità, quella che con linguaggio anglosassone viene definita “creditworthiness”, piuttosto che sulla capacità monetaria di pagamento. L’economia corrente distingue il termine finanza da quello di economia, in quanto lo riferisce solo ad una particolare attività regolata dalla legge bancaria, assicurativa, di borsa e finanziaria.
In questo contesto il valore mobiliare subisce una serie di attacchi che possono essere classificati in modo non limitativo o restrittivo attraverso i seguenti fenomeni: falsificabilità; duplicabilità; trafugabilità; riciclabilità; inconsistenza. L’unico fenomeno che il legislatore non riesce ad evitare è quello dell’inconsistenza del valore, perché questo è un fenomeno naturalmente sempre presente in ogni transazione finanziaria mobiliare, la quale non è basata sul presupposto di prodotto tangibile o reale, bensì sulla credibilità, sulla accettabilità e sulla circolabilità del valore (i Titoli del Tesoro ne sono una dimostrazione evidente).
I mercati borsistici, espressione tipica dei financial assets, dimostrano sempre più di appartenere alla categoria dei giochi, piuttosto che a quella dell’economia, dove appare vieppiù evidente che i guadagni non sono generati dalla creazione di nuova ricchezza, bensì da corrispondenti perdite di altri operatori. Da questo scenario risulta chiaro che, volenti o nolenti, le condizioni del mercato finanziario tenderanno nel medio termine a riposizionarsi verso una tendenza più naturale, una volta che si è esaurita l’euforia del condizionamento e l’attrattiva del gioco.
Lo scambio, inteso come impulso di natura, vale a dire come un fenomeno di interesse e convenienza reciproca, è basato su due elementi essenziali e paralleli: la credibilità e la parità.
Uno scambio è credibile quando, pur non verificandosi una condizione di parità immediata, vi è la consapevolezza (reale o presunta) che l’equità dello scambio si rilevi nel tempo ed in quantità anche maggiore di quella della parità immediata (intento speculativo). Uno scambio è alla pari quando vi è la soddisfazione (reale o presunta) del bisogno che ha portato allo scambio.
Uno scambio credibile è basato esclusivamente sul credito, scambio che può essere completamente avulso dalla moneta (che ne è solo un mezzo, uno strumento), e che si basa essenzialmente sulla credibilità e sulla fiducia delle parti. Uno scambio alla pari è basato sulla consapevolezza (presunta o reale) che, qualsiasi prodotto si sia scambiato a qualsiasi prezzo, il vantaggio che ne è derivato è stato pari al sacrificio supportato per lo scambio (prezzo).
A questo punto si può concludere che le differenze che l’economia poneva tra i diversi tipi di valori e di prodotti (mobiliari e immobiliari) non è più identificabile, in quanto lo scambio avviene sul credito, oppure (quando non è coercitivo) avviene dietro la consapevolezza di esserne soddisfatti. Vi è allora la necessità di riconcepire le funzioni ed i valori della ricchezza mobile ed immobile. Che cosa può oggi determinare il valore di un asset, sia esso financial o real? Certamente le condizioni reali del mercato e le volontà o la credibilità degli operatori. Ma queste volontà o questa credibilità da che cosa può essere condizionato, remunerato o punito?
In un mercato “trasparente” governato da un sistema di “common law” ogni operatore riesce a conoscere, prima di intervenire, quali sono le condizioni presenti sul mercato e quali saranno quelle future, per cui la sua volontà ha la possibilità di manifestarsi secondo ragione (razionalità economica), ed egli può ben valutare le condizioni di convenienza con le quali opera. Questo avviene perché il mercato trasparente (vale a dire non inficiato da monopoli o rendite di posizione) gli permette di scegliere l’opzione a lui più favorevole, mentre la common law che lo governa (imperniata su usi e consuetudini consolidate) gli consente di stabilire con certezza che la sua operazione non verrà sminuita da nessun “peso legislativo” futuro.
Purtroppo oggi un simile mercato non esiste più in nessuna parte del mondo in quanto l’intervento legislativo tende a penalizzare il profitto (condizione di natura) con accorgimenti che rendono ogni scambio di difficile valutazione immediata sulla convenienza futura. Ne consegue che lo scambio non è più basato sulla razionalità ma sulla speculazione, cioè sulla sensazione (reale o presunta) che si sia fatto o che si possa fare un “affare”, vale a dire che si possa trarre un vantaggio maggiore di quello che ne può trarre la controparte. Questo rappresenta la negazione della condizione naturale di scambio. Il bene immobile (di facile identificazione), in quanto tale, è stato il primo a verificare la inattendibilità della legge dello Stato, che lo ha colpito con pesi e vincoli (imposizione fiscale, etc.), vincoli che lo hanno reso non competitivo con il bene mobile (di difficile identificazione) più difficile da colpire. Quest’ultimo, dopo aver goduto di lunghi benefici, soffre oggi di minore affidabilità, non solo per i motivi sopra indicati (contraffazione, inconsistenza, etc.), ma soprattutto perché il credito, la credibilità non ha affatto bisogno di lui.

Il credito e la credibilità.

Il credito può essere “personale” o “reale”.
Il credito personale è concesso contro il valore espresso dalla persona che lo ottiene, la quale lo garantisce con la sua imprenditorialità, con le sue capacità personali. Il credito personale è concesso quando vi è la certezza (reale o presunta) che il debitore abbia la possibilità di creare col credito ottenuto altrettanta ricchezza capace di restituire il credito e di remunerarlo al contempo. In questo caso il credito non è altro che il conferimento di uno strumento di lavoro di nessun valore intrinseco che consente al debitore di avere immediata credibilità da tutti. Ma non è il credito a conferire valore all’investimento, bensì la capacità di questo di creare valore reale dal credito.
Si concede credito reale o contro garanzia reale, allorquando il creditore non crede alla bontà dell’investimento, per cui scambia il suo credito (bene tangibile presunto o reale) contro un altro bene tangibile (immobile). Se il debitore non è capace di onorare il montante del credito, il creditore trattiene il corrispettivo dello scambio (l’immobile), che diviene parte dei suoi assets, del suo patrimonio.
Appare allora evidente che differenza sostanziale non esista tra un valore mobile ed uno immobile, e che le due tipologie di beni siano caratterizzati solo da una diversa forma. Che la differenza sia solo formale è documentato dal fatto che le attività a forte concentrazione mobiliare tendano a trasformare parte di essa in attività immobiliari (immobilizzo), e che forti concentrazioni immobiliari scontino o abbiano credito sull’immobile (smobilizzo).
Gli assets hanno due tipi generali di valore: Ora, se si osserva questa apparente dicotomia senza paraocchi, salta subito in evidenza che le due valutazioni non sono altro che due affermazioni di un’unica verità: gli assets non hanno un valore intrinseco, ma lo acquisiscono nella quantità ritenuta congrua dallo scambio; qualunque tentativo di attribuzione di valore intrinseco agli assets (real o financial) è finora fallito in malo modo, come è fallito ogni tentativo di attribuzione di valore al credito.
Comunque, il bisogno di stimare un asset rimane una necessità essenziale allo scambio, per cui è necessario elaborare un metodo che permetta almeno di avere un’idea del valore che si pone in scambio.
Tecnicamente il valore può essere stimato sulla base di alcune variabili essenziali, tra cui:
valore di costo; comparazione con un prodotto concorrente o succedaneo; valore di netto ricavo; valore di uso.
In questa sede, per motivi di spazio, riteniamo utile soffermarci solo sul valore di uso, o valore aggiunto, che è il valore più facilmente raggiungibile in una transazione.
Il valore di uso, o valore aggiunto è quello che ottiene il richiedente (o consumatore) dall’avere a disposizione il prodotto. Questo valore è di solito conosciuto solo dal compratore, ed è il valore sul quale egli basa il suo scambio, mentre il venditore tende a basare il prezzo di vendita sul costo. Il valore di uso è (in un mercato trasparente) il solo vero valore reale di un prodotto, e proprio per questo è tenuto strettamente riservato dal compratore. E’ vero che ogni prodotto ha in sé un valore intrinseco dettato dal costo, dalla concorrenza, dal netto ricavo, etc., ma questo può essere anche completamente misconosciuto, se non corrisponde al suo valore d’uso. Un palazzo d’epoca a Roma ha certamente un valore di costo molto maggiore di un palazzo d’epoca a Londra, ma oggi il palazzo d’epoca a Londra si vende molto meglio di uno a Roma, perché il suo valore d’uso è certamente maggiore. A Londra oggi il valore d’uso di un palazzo d’epoca è certamente maggiore che a Roma perché li vi circola una cultura m igliore di quella di Roma, che spinge gli acquirenti a stabilire i propri interessi più a Londra che a Roma.

Il patrimonio immobiliare pubblico.

Il patrimonio immobiliare commerciale, artistico, naturalistico, residenziale, etc., che appartiene alle pubbliche amministrazioni non è quasi mai classificato come un “asset” (attività), ma quasi sempre come una liability (passività).
Dimostrato che un real asset ha lo stesso valore di un financial asset, ne deve conseguire che un patrimonio immobiliare (pubblico o privato) deve avere un rendimento pari, o tendenzialmente pari a quello di un equivalente patrimonio mobiliare: quindi deve costituire un’attività e non una passività di bilancio. Affinché un ente pubblico possa trasformare il suo patrimonio immobiliare in “attività” di bilancio, quindi in assets, deve trasformarsi in “ente economico”, per accedere direttamente al mercato dei capitali.

L’accesso diretto al mercato dei capitali.

In generale, l’accesso diretto al mercato dei capitali indica la possibilità di acquisire capitali di rischio o di finanziamento senza l’intervento di intermediatori finanziari (banche, Tesoro).
Per mercato dei capitali si intende un “luogo ideale” dove si possa acquisire sia strumenti finanziari, sia credibilità intesa come credito finanziario, che possano portare al compimento di un’impresa economica.
L’impresa, o attività, è da intendere come economica, quando dimostra la capacità di restituzione del credito o delle facilitazioni anticipate su fiducia. Qualsiasi altro tipo di attività, per portare a termine il suo intervento, non può contare sul finanziamento, bensì su altre forme di contribuzione che possono essere definite di volta in volta come “liberalità, donazioni, elargizioni, tassazione, imposizione, carità”: tutte operazioni che non possono essere definite di tipo economico.
L’ente pubblico economico può stare sul mercato sia sotto la forma di organizzazione pubblica che privata; pertanto, secondo la forma giuridica scelta, questi potrà fare ricorso ad opportune possibilità finanziarie.

La gestione dell’ente in forma pubblica.

L’ente gestito sotto la forma giuridica di organizzazione pubblica può accedere al mercato dei capitali con le seguenti opportunità: L’emissione di obbligazioni è regolata dalla legge 23 dic. 1999 n. 724, che all’art. 35 (emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali) stabilisce che le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane, i comuni di cui all’art 17 e segg. Della legge 8 giugno 1990 n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali, e le regioni possono deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti.
Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all’art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come modificato dall’art. 9 della legge 26 aprile 1982 n. 181, per cui è fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente.
Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali che ne fanno parte l’autorizzazione all’emissione, la quale si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta.
Per le emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui all’art. 46 del D.L.vo 30 dic. 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel succitato articolo 46 è a carico dell’ente emittente.
L’emissione delle obbligazioni è subordinata alle seguenti condizioni: Nessun prestito può essere comunque emesso, se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio in cui è prevista l’emissione del prestito.
Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari al valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. La durata del prestito non può essere inferiore a 5 anni.
In base all’art 37 della legge 23 dic. 1994 n. 724, in deroga a quanto stabilito dall’art. 35 comma 2 lettera a) della stessa legge, gli enti territoriali possono procedere alla emissione di prestiti obbligazionari purché: Per gli enti locali dissestati, che si trovino nelle condizioni sopra stabilite, cessano i limiti di assunzione di mutui disposti dall’art. 25 comma 9 del D.L.vo 2 marzo 1989 n. 144. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l’applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti a quello per il quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Emissione di carte prepagate: (vedi oltre).
Contratti di concessione: (vedi oltre).

La gestione dell’ente in forma privata.

L’ente può essere gestito anche sotto la forma giuridica privata della società per azioni (S.p.A.), in cui le azioni possono essere possedute dall’ente in quote di maggioranza o di minoranza
In questa veste le possibilità di accesso diretto al mercato dei capitali aumentano, giacché, pur conservando l’ente la capacità di emettere obbligazioni, in base al disposto della legge 23 dic. 1994 n. 724, esso può inoltre emettere obbligazioni sociali in base al capitale versato, nonché ricorrere a tante altre opportunità che verranno in questo paragrafo analizzate singolarmente in modo da verificarne le possibilità di impiego.
Premesso che l’analisi che conduciamo non vuole essere esaustiva, le principali figure finanziarie che permettono ad una società per azioni di accedere direttamente al mercato dei capitali sono così configurabili: Nella raccolta di capitale sociale la sottoscrizione delle azioni deve risultare per atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Se nell’atto costitutivo della società non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro (art. 2342 c.c.). Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
Gli amministratori e i sindaci devono nel termine di sei mesi dalla costituzione della società controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Oltre all’obbligo di conferimento, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie (2478 c.c.) non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità, il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle succitate prestazioni devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non espressamente previsto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo dispositivo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci

La raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche [1].

L’art. 11 del D. L.vo n. 385 del 1 sett. 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata (in generale) ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti alcune possibilità di raccolta.
La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale sociale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati, sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza per ciascuna emissione di titoli di garanzia rilasciata da un intermediario vigilato.
Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante “cambiali finanziarie”, ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare dal lato della domanda gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.
Per quanto concerne la raccolta presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano una partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale [2].
Il Comitato per la Tutela del Risparmio ha confermato il divieto alle società finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio alle società finanziarie vigilate viene consentita la raccolta con nuovi strumenti di debito.

Fonti normative dei nuovi strumenti di debito.

La materia è regolata dai seguenti artt. Del d. lgs. N. 385 del 1 sett. 1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.: e inoltre:

Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definisce "raccolta di risparmio tra il pubblico", l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.
Ai fini della presente disciplina non costituisce "raccolta di risparmio tra il pubblico": Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

"raccolta di risparmio presso soci", l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
Ai fini della presente disciplina non costituiscono "raccolta di risparmio presso i soci" le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;
"società finanziarie", gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate.
"società finanziarie vigilate", le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107, T.U.
"soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U., le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
"raccolta a vista", la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive.
Non si considera "a vista", la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
"attività finanziaria", le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del Tesoro del 6 giugno 1994;
"emissione e gestione di mezzi di pagamento", l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione - da parte di un fornitore di beni e servizi - di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.

Destinatari della disciplina.

Le presenti istruzioni si rivolgono ai soggetti residenti in Italia. (Sia ai soggetti residenti in Italia, sia a quelli non residenti, si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza "Emissioni in Italia di valori mobiliari").

CONCLUSIONI.

Ogni Ente Territoriale (Comune, Area Metropolitana, Unione di Comuni, Consorzi, Province, Regioni, ATER, ecc.) ha un patrimonio immobiliare disponibile che può impegnare come capitale di rischio per la costituzione di una S.p.A., che abbia lo scopo di sviluppare le attività istituzionali dell’ente stesso. La S.p.A., pur acquisendo la forma giuridica privata, conserva la natura di “ente pubblico economico”, e può essere costituita anche con la partecipazione maggioritaria di capitali privati.
Una volta costituita, la S.p.A. può ricorrere al mercato diretto dei capitali tramite l’emissione di obbligazioni, di cambiali finanziarie, etc. A questo scopo la garanzia del patrimonio immobiliare può, e certamente è una garanzia reale imbattibile, che le permette di accedere con facilità ed interesse ai mercati finanziari internazionali. La S.p.A. può avere tra i soci un numero pressoché illimitato di azionisti, che possono essere scelti tra i residenti nel territorio e tra i maggiori operatori finanziari.
Con questo strumento giuridico l’Ente può porsi sul mercato come una vera e propria “Holding Finanziaria” e finanche svolgere attività di merchant banking.
Nessun traguardo le è precluso per ragioni finanziarie, a patto che i suoi programmi siano corretti e remunerativi. Possono essere soddisfatti anche gli scopi sociali, dal momento che la redditività delle operazioni economiche trova il giusto profitto da destinare ad attività non lucrative.
Con uno spirito così rinnovato, la teoria esposta nel precedente paragrafo della premessa storica trova una conferma evidente: “la semplice immissione di nuovo denaro creò nuova ricchezza”.
Questo denaro è giacente nei patrimoni degli enti, anche se questi non ne sono a conoscenza. E’ tempo che venga opportunamente impiegato.
A tal proposito ci viene in mente il patrimonio immobiliare di città come Venezia, o come Assisi che, assillate da problemi locali di risanamento e di ricostruzione, continuano a fare affidamento sulle rimesse dello Stato, mentre potrebbero tranquillamente procedere da soli nella ricerca di copertura finanziaria. La laguna veneta è un patrimonio artistico e culturale “mondiale”, che tutti sono interessati a trasformare anche in patrimonio finanziario. Manca solo la volontà degli organismi responsabili. Questo non significa mercificare la cultura, ma nobilitare la finanza.

     Enrico Furia

     Gnosys
     
info@worldbusinesslaw.net


[1] Cfr. Circ. Banca d’Italia n. 4 del 29 marzo 1988 n. 115. Aggiornamento del 2.2.94.
[2] Per le cooperative con più di 50 soci viene introdotto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato, in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30%, da soggetti vigilati, ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori:

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