GNOSYS 



Back

GNOSYS - Associazione di Ricerca e Formazione
s.s. 491 - Villa Petto - 64040 Colledara
C.F. 92014070673
e-Fax: (+1)-503-213-9417 - Mob. Ph. (+39)349.8184.792

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE
Il presente statuto disciplina le attivita' di GNOSYS - associazione di ricerca e formazione.
L'associazione puo' assumere, assieme a quella italiana, la denominazione corrispondente in qualsiasi lingua estera.

Art. 2 - SEDE
L'associazione ha sede legale in 64030 Villa Petto di Colledara (TE), s.s. 491.

Art. 3 - DURATA
La durata e' a tempo indeterminato

Art. 4 - SCOPI E FINE SOCIALE
L'associazione non ha fine di lucro.
Gli scopi associativi sono:
a) la ricerca pura e applicata nel campo del'ambiente umano e degli esseri viventi in generale;
b) la formazione d'ogni ordine e grado nelle discipline gnoseologiche di competenza, compresa la formazione professionale;
c) la diffusione delle ricerche e dei metodi formativi, propri e acquisiti, con ogni mezzo di comunicazione;
d) la promozione di mutua assistenza e collaborazione per una migliore valorizzazione delle risorse umane e naturali nell'ambito delle attivita' economiche, sociali, scientifiche, formative e assistenziali.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:
- quote sociali;
- contributi pubblici e privati
- lasciti e donazioni, nonche' eventuali riserve che l'assemblea decidera' di costituire;
- contributi e oblazioni per gli scopi dell'attivita' associativa.
Per il raggingimento dgli scopi sociali il consiglio direttivo provvedera', di anno in anno, a stabilire il valore delle quote "una tantum" alla finalizzazione di determinati interventi.

Art. 6 - SOCI
Possono essere membri dell'associazione persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che ne condividono gli scopi.
I soci si distinguono in fondatori, onorari e ordinari.
Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo.
E' loro facolta' di assimilare ai soci fondatori altri membri, che possano incrementare il patrimonio dell'associazione, attribuendo loro le medesime prerogative.
Sono soci onorari personalita', enti o associazioni che si siano distinti nel settore formativo e di ricerca di loro competenza, nonchè nella collaborazione e nel sostegno all'attivita' dell'associazione.
Sono soci ordinari tutti coloro che intendano partecipare ai programmi dell'associazione la cui domanda di iscrizione sia accettata dal consiglio direttivo, che decidera' senza obligo di motivazione.
Sono, inoltre, soci ordinari di diritto i soci fondatori.
L'associazione ordinaria comporta il versamento della quota associativa.

Art. 7 ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo
- il presidente dell'associazione
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
E' composta dai soci fondatori e ordinari; ad ogni seduta nomina il suo presidente.
Ciascun socio puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo da un altro associato ed ogni associato non puo' avere piu' di cinque deleghe.
Ad ogni associato spetta un voto.
L'assemblea deve essere convocata dal presidente dell'associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Essa, inoltre, potra' essere convocata ogni qualvolta il Consiglio stesso lo riterra' necessario,o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Le convocazioni dovranno essere diramate a tutti gli associati, con i normali mezzi di comunicazione, entro il decimo giorno antecedente a quello stabilito per l'assemblea.
Per la validita' dell'assemblea in prima convocazione e' necessario che vi sia presente o rappresentata almeno la meta' degli associati, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sara' valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti, e deliberera' a maggiioranza semplice.
Le modifiche aventi per oggetto lo statuto o disposizioni sul patrimonio mobiliare e immobiliare dell'associazione dovranno essere, in ogni caso, assunte con il voto favorevole di almeno la meta' dei soci fondatori.
L'assemblea, in particolare, delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, e sui programmi operativi dell'associazione.

Art 9 - IL CONSIGLIO DIRTTIVO
Il consiglio direttivo dirige l'attivita' dell'associazione e ne gestisce il patrimonio.
E' composto da due a dieci membri eletti fra i soci fondatori, onorari e ordinari; viene eletto dall'assemblea degli associati a maggioranza qualificata; resta in carica per tre anni; e' rinnovabile.
Il consiglio direttivo elegge il presidente dell'associazione.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del consiglio, lo stesso nominera' per cooptazione i nuovi consiglieri, che durano in carica fino alla scadenza del mandato. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova nomina.
Le riunioni del consiglio possono tenersi ovunque e sono convocate dal presidente dell'associazione o dalla maggioranza del consiglio a mezzo documento registrato, almeno tre giorni prima della data di convocazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal consigliere anziano.
Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed e' incaricato di tutte le attivita' interessanti la vita e gli scopi dell'associazione, della quale ha piena responsabilita' di fronte ai terzi.
Spetta al consiglio direttivo, ove necessario e opportuno, emanare regolamenti esecutivi per l'attivita' dell'associazione e per l'armonizzazione delle funzioni.

Art. 10 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il presidente dell'associazione, che resta in carica per cinque anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonche' tutti quei poteri che il consiglio direttivo gli deleghera'.
Il presidente puo', mediante delega, incaricare dei vicepresidenticollegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni.

Art. 11 - RECESSO ED ESPULSIONE DALL'ASSOCIAZIONE
Gli associati possono recedere dall'associazione in qualunque momento, presentando lettera di recesso al presidente dell'associazione, il quale ne da' comunicazione al consiglio direttivo.
Il recedente non ha diritto ad alcuna liquidazione, ne' per eventuali conferimenti, ne' per le quote versate.
Il consiglio direttivo può decretare l'espulsione dell'associato ordinario in caso di comportamento difforme o in contrasto con lo statuto o con i regolamenti dell'associazione, senza obbligo di motivazione ne' di liquidazione alcuna per i conferimenti, ne' per le quote.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE
La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il presidente dell'associazione sottopone il bilamcio d'esercizio all'approvazione dell'assemblea ordinaria. Gli eventuali residui di gestione saranno riportati nell'esercizio successivo o saranno devoluti per fini di nutua assistenza o di beneficienza.

Art 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.
Il compito dei revisori e' quello di controllare la gestione dell' associazione, predisponendo una relazione annuale da allegare al bilancio di chiusura.

Art. 14 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Con deliberazione del consiglio direttivo potra' essere costituito un comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi dell'associazione, con il compito di svolgere attivita' di indirizzo su argomenti rilevanti per lo sviluppo delle attivita' e di valorizzare e promuovere l'attivita' dell' associazione stessa in ogni settore.
Le deliberazioni del consiglio direttivo dovra' precisare la durata ed il funzionamento del comitato tecnico scientifico.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'associazione, nonche' i destinatari della devoluzione del patrimonio saranno deliberati dall'assemblea degli associati a maggioranza qualificata e possono essere assunte solo con il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori.
Per quanto non previsto nel presente statuto resteranno in vigore le disposizioni di legge in materia.

Back